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LA CASSAZIONE: RISARCIMENTO DA VOLO CANCELLATO, BASTA PORTARE IN GIUDIZIO LE CARTE DI IMBARCO

Crema: Le vacanze stanno terminando ed è tempo di bilanci soprattutto per chi ha viaggiato in aereo. Cosa succede se il nostro volo viene cancellato?

In caso di volo cancellato, i viaggiatori sono tutelati principalmente dal Regolamento (CE) n. 261/2004 dell'Unione Europea, che stabilisce una serie di diritti fondamentali. Ecco i diritti principali in breve:

Diritto di scelta tra rimborso o volo alternativo; Rimborso: La compagnia aerea deve rimborsarti l'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, e se applicabile, anche un volo di ritorno gratuito al punto di partenza iniziale. Volo alternativo: La compagnia deve offrirti un volo alternativo per la tua destinazione finale nel più breve tempo possibile, oppure in una data successiva di tua convenienza. Diritto all'assistenza: Durante l'attesa del volo alternativo o del rimborso, la compagnia aerea deve fornirti: Pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa. Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Sistemazione in albergo (e relativo trasporto tra l'aeroporto e l'hotel) se sono necessari uno o più pernottamenti. Diritto alla compensazione pecuniaria (risarcimento): Questo diritto si applica se la compagnia aerea ti ha informato della cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso rispetto alla data di partenza prevista, e la cancellazione non è dovuta a "circostanze eccezionali" (eventi fuori dal controllo della compagnia aerea, come scioperi dei controllori di volo, condizioni meteo estreme, instabilità politica, ecc.). L'ammontare della compensazione varia in base alla distanza del volo: € 250 per voli fino a 1.500 km. € 400 per voli tra 1.500 km e 3.500 km (e per tutti i voli intracomunitari superiori a 1.500 km). € 600 per voli superiori a 3.500 km al di fuori dell'UE.

 

Codacons: A tutti i viaggiatori, ricordiamo che, se nonostante il nostro reclamo, la Compagnia aerea rifiuta di risarcirci e decidiamo di chiedere tutela ad un Giudice dobbiamo solo portargli le nostre carte di imbarco. Non abbiamo ulteriori oneri probatori. Lo dice la Cassazione con l’ordinanza n. 17644 del 30 giugno 2025. Per la Suprema Corte è sufficiente la produzione in atti delle carte d'imbarco per il volo di andata e per quello successivo di ritorno per la prova del contratto di trasporto e per il conseguenziale risarcimento in caso di ritardo o mancata partenza del volo.

Secondo gli Ermellini, in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore.

E’ un sentenza importante che agevola la tutela dei diritti di tutti i viaggiatori che si sono ritrovati a terra e che fino ad oggi hanno ingoiato il rospo dissuasi dagli oneri probatori addossati sino ad oggi a chi voleva ottenere il risarcimento dei danni.

Lo Sportello dedicato del Codacons Crema è a disposizione di tutti coloro che vogliano tutelare i propri diritti.

Info –codacons.crema@gmail.com e al recapito telefonico 347.9619322”.


 
 

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