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BUONI POSTALI FRUTTIFERI PRESCRITTI: NON TUTTO È PERDUTO PER I RISPARMIATORI!

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO SCONFESSA LA LINEA RIGIDA DELLA CASSAZIONE E RICONOSCE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA INFORMAZIONE. CODACONS CREMA PRONTO A TUTELARE I CITTADINI!!!


Crema / Cremona. Giunge una svolta di straordinaria importanza per migliaia di risparmiatori italiani traditi dalla mancata trasparenza sui Buoni Postali Fruttiferi (BPF). Nonostante il recente e rigido orientamento di legittimità della Corte di Cassazione in tema di prescrizione dei titoli, una recente e fondamentale pronuncia della Corte d’Appello di Milano (R.G. 837/2025 - Sentenza depositata a luglio 2026) riapre concretamente i giochi e restituisce speranza ai consumatori a cui Poste Italiane S.p.A. ha negato il rimborso dei propri risparmi.  

La vicenda trae origine dal ricorso di una risparmiatrice che aveva sottoscritto Buoni Postali a breve termine (Serie "1C8" a 18 mesi), senza tuttavia ricevere alcuna informazione chiara e analitica in merito alla reale durata, alla data di scadenza e al breve termine di prescrizione decennale. Al momento di riscuotere i titoli, Poste si era opposta eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.  

IL PRINCIPIO DI DIRITTO: La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che, anche laddove il rimborso del buono possa ritenersi prescritto sul piano strettamente contrattuale, Poste Italiane è pienamente responsabile a titolo risarcitorio per non aver messo a disposizione del cliente il Foglio Informativo Analitico e per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa (D.M. 6 ottobre 2004). Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna di Poste Italiane al risarcimento integrale del danno subito dall'investitore, pari all'intero capitale versato oltre agli interessi.  

I giudici milanesi hanno chiarito che l'onere di provare la reale "messa a disposizione" dei fogli informativi spetta interamente a Poste Italiane. La semplice pubblicazione di un generico avviso in Gazzetta Ufficiale o la mera possibilità di consultare i siti internet non bastano ad esonerare l'intermediario dagli obblighi informativi nei confronti dei risparmiatori, specie quando si tratta di prodotti finanziari presentati come sicuri e a basso rischio.  

Codacons Crema: «Si tratta di una vittoria decisiva che ribalta una prospettiva resa drammatica per tanti cittadini. Non tutto è perduto per i risparmiatori! Anche nei casi in cui Poste eccepisce la prescrizione del buono richiamando le pronunce della Cassazione, sussiste la piena responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi, con conseguente diritto al risarcimento di tutte le somme spettanti.»  

Il Codacons invita pertanto tutti i risparmiatori che si sono visti rifiutare il rimborso dei propri Buoni Postali Fruttiferi a non rassegnarsi e a far analizzare i propri titoli e la relativa documentazione per verificare la sussistenza dei presupposti per un'azione risarcitoria nei confronti di Poste Italiane.  

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I nostri esperti e legali sono a disposizione per esaminare i singoli casi e avviare le dovute azioni di tutela:  


 
 

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